Art. 141.
(Funzioni e organizzazione dei centri di servizio sociale per adulti e dei loro operatori).

      1. Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti i centri di servizio sociale per adulti, che dipendono dalla amministrazione penitenziaria.
      2. La struttura dei centri, in ragione delle dimensioni del territorio di competenza e del volume di lavoro, può essere articolata in sedi decentrate.
      3. L'attività dei centri deve attuare i diritti costituzionali richiamati nell'articolo 57. A tale fine i centri, a mezzo del personale di servizio sociale, svolgono le attività richieste dagli uffici di sorveglianza, nonché dalle direzioni degli istituti penitenziari. Partecipano, con le loro competenze, alle attività di osservazione e trattamento. Seguono lo svolgimento delle

 

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misure alternative e degli altri interventi penitenziari e penali. Compiono, inoltre, tutte le altre attività e funzioni attribuite alla loro competenza.
      4. Il personale di servizio sociale dei centri svolge la propria attività anche negli istituti penitenziari, in rapporto diretto con i detenuti e gli internati, d'intesa con la direzione degli istituti e la direzione dell'area educativa.
      5. Nella organizzazione dei centri si distinguono le seguenti aree: area della direzione e della segreteria, area del servizio sociale e area amministrativo-contabile.
      6. Per ogni centro deve essere previsto anche l'organico del personale che provvede al lavoro amministrativo nelle varie aree in conformità alle disposizioni dell'articolo 140, comma 1.
      7. In ogni centro è altresì previsto il ruolo degli autisti per gli spostamenti del personale sul territorio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 140, comma 1. In caso di necessità o di assenza o insufficienza degli autisti appartenenti a detto ruolo o degli automezzi necessari, gli assistenti sociali e gli operatori del servizio sociale possono essere autorizzati all'uso dei mezzi di trasporto dell'ufficio o propri.
      8. Ogni centro ha una propria autonomia in ordine alla attuazione di programmi di miglioramento organizzativo e qualitativo nonché di ricerche per l'orientamento e approfondimento della attività dei centri. Tali programmi sono presentati annualmente al provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria che, in base ai programmi proposti e alle complessive risorse disponibili, assegna le stesse risorse ai singoli centri. In relazione a tale assegnazione sono redatti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, utili alla valutazione della complessiva attività dei singoli centri e dei loro responsabili.